
Alla presentazione di un'istanza telematica
Sulle domande che prevedono l’emanazione di un provvedimento amministrativo deve essere apposta una marca da bollo da 16,00 €, così come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 642
Il Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 642, all. A, art. 3 prevede che:
Per le istanze trasmesse per via telematica, l'imposta di cui al comma 1-bis è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento
Per “apporla” devi semplicemente acquistare una marca da bollo destinata esclusivamente alla presentazione dell'istanza e comunicare all'Amministrazione il relativo numero identificativo (seriale). Devi inoltre autocertificare che la marca da bollo in questione non sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento.
Il numero identificativo (seriale) della marca da bollo è quello evidenziato in rosso nel fac-simile pubblicato in questa pagina.
Marca da bollo relativa al provvedimento finale
Come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 642 , è necessario l'acquisto di un'ulteriore marca da bollo da apporre sul provvedimento finale che ti sarà rilasciato.
Il Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 642, all. A, art. 4 prevede che
Per gli atti e provvedimenti rilasciati per via telematica l'imposta di cui al comma 1-quater è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento
Grazie alla convenzione con l’Agenzia delle Entrate l'Amministrazione può operare come sostituto di imposta.
E' quindi inserita la voce di 16,00 € per l'acquisto della marca da bollo per il provvedimento finale tra gli oneri previsti. Il pagamento di tali oneri dovrà essere effettuato con le stesse modalità previste per il pagamento dei diritti di segreteria (in questo momento tramite bonifico bancario
Approfondimenti
Le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo sono individuate dal Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 642, all. B:
[Sono esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto]
Art. 27-bis.
1. Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
Art. 16.
Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati.
e dal Decreto legislativo 03/07/2017, n. 117, art. 82:
5. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti [del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società] sono esenti dall'imposta di bollo.
Gli elenchi delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e delle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI possono essere consultati ai seguenti link:
Gli enti del terzo settore sono individuati dal Decreto legislativo 03/07/2017, n. 117, art. 4:
1. Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.
2. Non sono enti del Terzo settore le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile alla cui disciplina si provvede ai sensi dell'articolo 32, comma 4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente comma i corpi volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma della Valle d'Aosta.
3. Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili di cui all'articolo 13.