I lavori oggetto di un permesso di costruire devono iniziare entro due anni dal rilascio del titolo o dalla data di formazione del titolo per silenzio assenso e previa comunicazione al Comune.
Entro tale termine il titolare del permesso di costruire deve aver intrapreso opere tali da evidenziare l'effettiva volontà di realizzare il manufatto, quali ad esempio l'innalzamento di elementi portanti, l'elevazione di muri o l'esecuzione di scavi coordinati al getto di fondazioni del costruendo edificio.
Il comune può prorogare il termine previsto per l'inizio dei lavori solo per eventi e fatti di carattere straordinario sopravvenuti.
Se i lavori non sono iniziati entro il termine previsto il titolare del permesso di costruire deve chiedere un nuovo titolo edilizio salvo quanto previsto dall'art. 85 della L.P. 15/2015 relativamente alla SCIA per l'esecuzione dei lavori necessari per rendere l'opera agibile.
Approfondimenti
Nella comunicazione di inizio dei lavori deve essere indicata la data a partire dalla quale avranno inizio le opere, il nominativo del direttore dei lavori e la modalità di esecuzione dei lavori se in economia (direttamente dal titolare del permesso di costruire/SCIA senza interventi di imprese esecutrici dei lavori o lavoratori autonomi) o con le imprese che dovranno essere specificatamente individuate con timbro e firma delle imprese.
Qualora dopo il deposito della comunicazione di inizio dei lavori subentrano in cantiere nuove imprese/lavoratori autonomi dovrà esserne data tempestiva comunicazione al Comune presentando il Mod. 47014, anche ai fini di eventuali detrazioni fiscali.
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