Si indicano di seguito le modalità di inizio dei lavori a seconda che trattasi di lavori oggetto di Permesso di costruire, di SCIA , di CILA, o interventi liberi.
Permesso di costruire:
L’inizio dei lavori deve:
- avvenire entro due anni dal rilascio del permesso di costruire /data di formazione del titolo per silenzio assenso; entro tale termine il titolare del permesso di costruire deve aver intrapreso opere tali da evidenziare l'effettiva volontà di realizzare il manufatto, quali ad esempio l'innalzamento di elementi portanti, l'elevazione di muri o l'esecuzione di scavi coordinati al getto di fondazioni del costruendo edificio.
- essere previamente comunicato all’Amministrazione comunale di competenza mediante utilizzo del modulo 47005;
Il comune può prorogare il termine previsto per l'inizio dei lavori solo per eventi e fatti di carattere straordinario sopravvenuti.
Se i lavori non sono iniziati entro il termine previsto il titolare del permesso di costruire deve chiedere un nuovo titolo edilizio salvo quanto previsto dall'art. 85 relativamente alla SCIA per l'esecuzione dei lavori necessari per rendere l'opera agibile.
Approfondimenti
L’inizio lavori avviene contestualmente al deposito della SCIA senza necessità di ulteriore comunicazione.
L'efficacia della SCIA è sospesa qualora sia assente il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 D.Lgs. n. 81/2008 o il fascicolo di cui all'art. 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'art. 99, quando prevista, oppure in assenza di documento unico di regolarità contributiva.
La SCIA perde efficacia decorsi cinque anni dalla data di presentazione. Il termine è prorogabile su richiesta, da presentare prima della scadenza, solo per eventi e fatti di carattere straordinario.
Per gli interventi soggetti a CILA non deve essere depositata nè la comunicazione di inizio dei lavori nè la comunicazione di fine dei lavori. Tali interventi possono avere inizio con il deposito della comunicazione. Se iniziati senza la preventiva comunicazione al comune è previsto il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da versare al comune competente pari a Euro 1.000,00, ridotta di due terzi e pertanto è pari ad Euro 333,00 se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.
Per gli interventi liberi non deve essere depositata nè la comunicazione di inizio dei lavori nè la comunicazione di fine dei lavori. Gli interventi liberi soggetti a previa comunicazione al Comune possono avere inizio con il deposito della comunicazione. Se iniziati senza la preventiva comunicazione al comune è previsto il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da versare al comune competente pari a 500 euro.
Comunicazione di inizio lavori
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Informazioni e modulistica necessaria per presentare la comunicazione di inizio dei lavori inerenti interventi autorizzati con permesso di costruire.
- Servizio di competenza: ATTIVITA' EDILIZIA